Casellario ANAC: nessuna annotazione senza un controllo rigoroso e specifico.
Con la recente sentenza qui allegata, il TAR Lazio ha ribadito e chiarito alcuni principi generali che devono sottendere l’inserimento di un’annotazione nel casellario ANAC.
In particolare, l’Autorità – anche in presenza di provvedimenti dell’amministrazione appaltante per i quali sia prevista, de relato, l’annotazione (p.e.: provvedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento) – deve sempre compiere un controllo approfondito delle ragioni esposte dall’operatore economico a propria discolpa e verificare se l’annotazione richiesta, anche in forza di tali argomentazioni “difensive”, rivesta o meno il carattere dell’ “utilità” e della “necessità”.
Nessuna annotazione, pertanto, può essere disposta in assenza di tale controllo preventivo il quale, peraltro, deve essere adeguatamente motivato.
Tanto, conclude il G.A., è ancora più vero allorquando l’annotazione coinvolga un operatore che riveste la qualifica di Consorzio, attese le conseguenze che potrebbero ricadere sulle consorziate non colpite dal provvedimento interdittivo della P.A.