Casellario ANAC: nessuna annotazione senza un controllo rigoroso e specifico.

Con la recente sentenza qui allegata, il TAR Lazio ha ribadito e chiarito alcuni principi generali che devono sottendere l’inserimento di un’annotazione nel casellario ANAC.

In particolare, l’Autorità – anche in presenza di provvedimenti dell’amministrazione appaltante per i quali sia prevista, de relato, l’annotazione (p.e.: provvedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento) – deve sempre compiere un controllo approfondito delle ragioni esposte dall’operatore economico a propria discolpa e verificare se l’annotazione richiesta, anche in forza di tali argomentazioni “difensive”, rivesta o meno il carattere dell’ “utilità” e della “necessità”.

Nessuna annotazione, pertanto, può essere disposta in assenza di tale controllo preventivo il quale, peraltro, deve essere adeguatamente motivato.

Tanto, conclude il G.A., è ancora più vero allorquando l’annotazione coinvolga un operatore che riveste la qualifica di Consorzio, attese le conseguenze che potrebbero ricadere sulle consorziate non colpite dal provvedimento interdittivo della P.A.

TAR Lazio, sez. I-quater, 27 giugno 2024, n. 12966