Contenzioso
Il contenzioso con la Pubblica Amministrazione (o contro l’operatore privato, in senso inverso) rappresenta sicuramente l’extrema ratio per gli operatori del settore, vuoi perché spesso incide sul regolare andamento e completamento dell’opera o del servizio (dal che discendono conseguenze ed adempimenti che, in ogni caso, gravano su entrambi i contendenti) vuoi perché – come ogni res controversa – è caratterizzato da aleatorietà dell’esito finale.
Anche in tema, tuttavia, occorre saper “giocare bene le proprie carte”. E qui entra in gioco un’imprescindibile conoscenza dei meccanismi processual-civilistici (poiché, come detto, la competenza a conoscere della materia, in fase di esecuzione del contratto, è sempre e comunque – fatte salve sporadiche e specifiche eccezioni – del Giudice civile).
Ciò vuol dire non solo padroneggiare le “regole del gioco” (delle quali, seppur con diverse modulazioni, sono consapevoli tutti i professionisti del diritto) bensì anche conoscere l’orientamento giurisprudenziale dettato in una tematica così specialistica come quella dell’esecuzione del contratto pubblico di lavori o di servizi e presagire l’approccio del Giudicante alla problematica, poiché trattasi di fattispecie più “familiare” ai Tribunali amministrativi che ai Tribunali ordinari.
L’impostazione, poi, non muta particolarmente nell’ipotesi in cui il contenzioso – in luogo del Tribunale – sia affidato al c.d. “Giudice privato” (arbitrato), poiché molto spesso (se non esclusivamente) le regole con le quali si svolge il giudizio dinanzi agli arbitri (o all’arbitro unico) sono mutuate dalla medesima disciplina processuale.
E financo quando il contrasto sia preceduto da fasi pre-contenziose (finalizzate al c.d. “meccanismo deflattivo” – p.e. il Collegio Consultivo Tecnico o i pareri di precontenzioso sovente richiesti all’ANAC, anche in un ambito, quale quello dell’esecuzione, normativamente escluso dai pareri dell’Autorità), occorre valutare e ponderare le proprie argomentazioni (ed il materiale documentale a supporto delle medesime), onde non scoprirsi impreparati qualora la fase pre-contenziosa non risolva le problematiche insorte e sfoci, pertanto, in un’obbligata fase contenziosa vera e propria.
Tutto questo può essere più facilmente governato e indirizzato da professionisti specializzati nel settore, come lo scrivente, che hanno maturato esperienze dirette e molteplici in tema.